di LAURA ADDUCE (Vice Sindaco Rivoli)
RIVOLI – Richiamato l’art. 6, comma 1, lettera q), del Regolamento comunale di Polizia Urbana approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 94/2007 e s.m.i., il quale dispone il divieto di “sparare mortaretti o altri simili apparecchi causando disturbo oppure pericolo alle persone”.
Richiamato inoltre l’art. 8, comma 1, del Regolamento comunale di tutela degli animali approvato con deliberazione del C.C. n. 104/2008, il quale recita: “È vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni normative”.
Considerato come, oltre alle persone, sia necessario provvedere alla tutela degli animali, domestici e non, particolarmente sensibili all’impatto dei botti e fuochi d’artificio, che spesso costituisce un vero eproprio trauma, si ritiene che l’utilizzo degli stessi si configuri come comportamento lesivo della salute degli animali.
Considerato, inoltre, che il periodo di fine/inizio anno è quello in cui vengono utilizzati con maggioreintensità articoli pirotecnici e ritenuto pertanto di ribadirne il divieto di utilizzo, con particolare riferimento alla necessità di tutelare gli animali dai conseguenti effetti negativi.
Visto l’art. 50 del D.Lgs. del 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. e lo Statuto comunale, ordina a tutela della salute, del benessere e dell’incolumità degli animali, domestici e non domestici il divieto di utilizzo di petardi, botti, fuochi d’artificio e articoli pirotecnici su tutto il territorio comunale a partire dal 30 dicembre 2020 fino al 6 gennaio 2021.
In caso di inosservanza a quanto disposto con la presente ordinanza, i trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa di da 80 a 480 euro, ai sensi dell’art. 43 del Regolamento Comunale di Tutela Animali.
È fatta salva ed impregiudicata l’applicazione di ogni altra sanzione di legge, con la precisazione che incaso di inadempienza si procederà alla trasmissione del verbale di contravvenzione all’Autorità Giudiziaria, ai sensi e per effetti dell’art. 650 del Codice Penale.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e/o far osservare quanto disposto con la presente ordinanza. La presente ordinanza viene trasmessa a mezzo p.e.c. al Prefetto di Torino, al Commissariato di Polizia di Rivoli, al Comando Carabinieri di Rivoli, al Servizio Polizia Locale. Il Servizio Polizia Locale e gli organi di polizia sono incaricati della vigilanza sul rispetto di quanto disposto con la presente ordinanza.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale a T.A.R. entro 60 giorni dalla datadi emissione dello stesso, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.
Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge 07/08/1990 n° 241, Responsabile di Procedimento è il Dirigente della Direzione Servizi al Territorio e alla Città Arch. Antonio Graziani.