RIVOLI, SOLDI ALLE IMPRESE: ECCO COME CHIEDERLI

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dalla CITTÀ DI RIVOLI

RIVOLI – L’amministrazione comunale di Rivoli ha disposto uno stanziamento di 50.000 euro a favore delle microimprese con sede operativa nel territorio comunale. L’importo verrà erogato a fondo perduto nella misura massima di 500 euro in relazione al numero di istanze pervenute.

Il contributo a fondo perduto è cumulabile con le altre misure contributive ed agevolazioni emanate su scala nazionale e regionale per fronteggiare l’attuale crisi economico-finanziaria causata dall’emergenza sanitaria da Coronavirus ed è inteso a fornire un sostegno finanziario ai piccoli operatori economici nel settore del commercio di prossimità.

SOGGETTI BENEFICIARI

I contributi saranno assegnati alle microimprese appartenenti alle categorie di attività economiche di seguito indicate, soggette a chiusura obbligata per effetto delle misure restrittive adottate con Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11/3/2020 e 22/3/2020 e delle disposizioni regionali:

A) Esercizi per il servizio alla persona (barbieri e parrucchieri, istituti di bellezza e centri benessere, attività di tatuaggio e piercing).

b) Esercizi di commercio di vicinato del settore non alimentare (ad eccezione delle attività di cui all’allegato 1 DPCM 11 marzo 2020, nonché degli esercizi che praticano commercio di armi, munizioni, fuochi d’artificio, articoli per adulti, articoli monoprezzo, sigarette elettroniche, gli esercizi di compro oro e oggetti preziosi, tabaccai, erboristerie).

c) Esercizi pubblici della ristorazione (ristoranti, pub, pizzerie, bar, gelaterie e yogurterie, pasticcerie, attività di ristorazione connesse alle aziende agricole).

d) Operatori del commercio su area pubblica di generi non alimentari esercitate direttamente dal richiedente e con almeno 2 posteggi in concessione sul territorio di Rivoli e che non abbiano in corso sospensione dell‘attività a decorrere da data antecedente al periodo di emergenza sanitaria (23 febbraio 2020).

e) Attività di Agriturismo (strutture ricettive connesse alle aziendeagricole).

SOGGETTI ESCLUSI

A ulteriore chiarimento dei soggetti beneficiari si precisa che sono escluse dall’erogazione del contributo e/o aiuti in epigrafe le microimprese che esercitino, ancorché in misura non prevalente (accessoria), le seguenti attività:

tutte le attività rientranti nell’allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020, di seguito riportate:

• Ipermercati, Supermercati e Discount di alimentari.

• Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari.

• Commercio al dettaglio di prodotti surgelati.

• Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzatureper le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici.

• Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati(codici ateco: 47.2).
• Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati.
• Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) inesercizi specializzati (codice ateco: 47.4).
• Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico etermoidraulico.
• Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari.
• Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione.
• Commercio al dettagliodi giornali, riviste e periodici.
• Farmacie.
• Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti aprescrizione medica.
• Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati.
• Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale.
• Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici.
• Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia.
•Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.
• Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini.
• Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via Internet.
• Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione.
• Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio e telefono.
• Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.
Tutte le attività rientranti nell’allegato 2 del DPCM 11 marzo 2020, di seguito riportate:
Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia.
Attività delle lavanderie industriali.
Altre lavanderie e tintorie.
Servizi di pompe funebri e attività connesse.
• Attività di commercio su area pubblica di generi alimentari.
• Mense e catering.
• Attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare, comprese lefiliere che forniscono beni e servizi ad eccezione degli agriturismi.
• Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimentocarburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, lacustri e ospedaliere.
• Commercio di armi, munizioni, fuochi d’artificio, articoli per adulti, articoli monoprezzo,sigarette elettroniche;
• Commercio/somministrazione a mezzo di distributori automatici e nelle forme speciali divendita, così come definite dall’art 4 comma 1 lett. h) del Decreto Legislativo 31/3/1998 n°114 (spacci interni, distributori automatici, vendita per corrispondenza o tramite televisioneo altri sistemi di comunicazione, vendita al domicilio).
• Commercio all’ingrosso alimentare e non alimentare.
• Sale giochi, sale bingo, sale scommesse ed in generale attività di scommesse e gioco checomprendono anche parzialmente apparecchi automatici.
• Agenzie di affari, attività finanziarie e di intermediazione mobiliare ed immobiliare.
• Attività inerenti servizi bancari, assicurativi e finanziari.
• Studi professionali.
• Servizi inerenti la cura degli animali.
• Parafarmacie ed erboristerie;
• Strutture ricettive non rientranti nella categoria dell’agriturismo.
• Attività di “compro oro, argento e preziosi”.
• Attività di officina, quali riparazioni di veicoli, cantieri edilizi, imprese di costruzioni e attività analoghe.
• Edicole e tabaccherie.

• discoteche, sale da ballo e intrattenimento, locali assimilati;
• centri termali, centri natatori e associazioni sportive;
• cinema, teatri, circoli privati e associazioni culturali-ricreative.

REQUISITI

A) Avere sede operativa nel territorio comunale

B) Appartenere alla categoria delle microimprese come definite dall’art. 2, comma 3 del Decretodel Ministro delle attività produttive 18/4/2005, ovvero avere meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euroc

C) Di avere effettivamente sospeso l’apertura al pubblico del proprio esercizio durante il periodo dell’emergenza sanitaria per effetto delle misure restrittive del governo e della Regione Piemonte

D) Risultare attive alla data di liquidazione del contributo, con regolare iscrizione nel Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente, esercitando, conformemente alle informazioni desumibili dal Registro imprese del sistema camerale, un’attività economica sospesa ai sensi dei D.P.C.M. 11 Marzo 2020 e 22 Marzo 2020 e delle Ordinanze del Presidente della Regione Piemonte emanate nell’ambito dell’emergenza Covid 19;

E) Non trovarsi in difficoltà e/o essere sottoposte a procedure concorsuali o di liquidazione al 31dicembre 2019, ovvero che il legale rappresentante, o soggetto proponente, non si trovi in statodi fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o che abbia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni intercorse al 31 dicembre 2019;

F) Che la propria impresa/impresa di cui ha la legale rappresentanza non sia in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o avere in corso un’iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali

G) Non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica,a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300)

H) Il legale rappresentante, soggetto proponente o soggetti con poteri di rappresentanza devono essere in possesso dei requisiti morali per l’accesso o esercizio di attività commerciali ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. 26 maggio 2010 n.59;

I) Essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali secondo le vigenti disposizioni legislative e di essere in grado di dimostrarlo con onere a proprio carico incaso di pregresse irregolarità risultanti dalla documentazione acquisibile d’ufficio;

J) Di essere in regola con il versamento dei tributi comunali relativi alla propria attività di impresa (IMU, Tari, COSAP, Imposta sulla pubblicità) alla data del 23/2/2020

INTENSITÀ E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo sarà erogato a fondo perduto. L’importo massimo è di 500 euro. L’effettiva entità del contributo tra coloro che ne abbiano titolo in relazione alle condizioni soprariportate è in relazionealle capienza dello stanziamento e al numero di richieste ammissibili pervenute.

A conclusione della fase istruttoria l’Amministrazione Comunale comunicherà l’ammissione ai benefici del contributo mediante pubblicazione dell’elenco delle domande ammesse sul sito istituzionale dell’ente.

Le attività che hanno nel territorio comunale più di un punto vendita o per l’erogazione del servizio al pubblico possono essere assegnatarie di altrettanti contributi, a condizione che l’impresa titolare abbia i requisiti di cui al punto 3 lett. b. L’importo erogabile agli operatori del commercio ambulante non è in relazione al numero di posteggi di mercato di cui hanno la titolarità.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO

Le richieste devono pervenire esclusivamente per posta elettronica certificata indirizzata a comune.rivoli.to@legalmail.it e devono essere formulate utilizzando il modello pubblicato sul sito Internet istituzionale del Comune, debitamente sottoscritto in forma autografa o digitale. L’inosservanza delle predette modalità di presentazione comporta l’irricevibilità delle domande.

Le informazioni riportate dagli operatori economici attraverso la compilazione dei campi previsti nel modello sono rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. nr. 445/2000 e il dichiarante è soggetto alla responsabilità penale di cui agli articoli 75 e 76 in caso di dichiarazioni mendaci.

Il Comune si riserva di effettuare, anche a campione, la verifica di veridicità delle dichiarazioni rese dalle imprese richiedenti.Il termine per la presentazione delle domande decorre dalla pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale del comune dal 28 maggio 2020 sino alle h. 24.00 del 11 giugno 2020.

Ogni richiesta pervenuta al di fuori del predetto lasso temporale è irricevibile. Gli uffici procedenti si riservano la possibilità di richiedere documentazione integrativa qualora strettamente indispensabile a comprovare il possesso dei requisiti di ammissibilità sopra specificati assegnando un termine per la presentazione della stessa.

REVOCABILITÀ DEI CONTRIBUTI

Qualora venissero riscontrate irregolarità, anche successive alla liquidazione, e comunque entro sei mesi dalla stessa, il Comune si riserva di revocare il contributo.

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